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Approfondimenti

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), sono diventate definitive le modifiche che il legislatore ha apportato, nel corso dell’iter di approvazione del provvedimento, alla normativa sull’assegnazione e sulla cessione agevolata di beni ai soci e sulla trasformazione, anch’essa agevolata, in società semplice.

Quindi le snc, sas, srl, spa che assegnano o devono assegnare ai soci immobili diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti nei pubblici registri non aventi carattere strumentale possono versare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dell’8% in via ordinaria, (ovvero 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità del triennio 2013-2015), con la possibilità di determinare le plusvalenze relative agli immobili utilizzando il valore catastale in luogo del valore normale. Le scadenze relative alle operazioni agevolate sono previste nel 30 settembre 2016 per la redazione degli atti e nel 30 novembre 2016 per il versamento del 60% delle imposte sostitutive (il rimanente 40% sarà versato entro il 16 giugno 2017).

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, nella formulazione originaria del disegno di legge si prevedeva che, per le operazioni soggette ad imposta di registro proporzionale (e solo per queste), le imposte ipotecaria e catastale fossero dovute in misura fissa.

Si trattava di una previsione che avrebbe penalizzato in modo significativo le assegnazioni e le cessioni dei fabbricati strumentali, di regola soggette a registro fisso, per le quali la norma agevolativa di fatto non sarebbe stata tale. Per sopperire a tale problematica (amplificata dal fatto che, per i fabbricati strumentali, la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata dal valore venale e non dal valore catastale, che può invece essere utilizzato nell’ambito non suo proprio dell’imposizione diretta), la norma è stata modificata e ora prevede, nella sua formulazione definitiva, che l’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, vede le aliquote ridotte al 50%, e che le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.

Tale disciplina si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2015 o che siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in forza di titoli di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015. Le stesse agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione degli stessi beni e che si trasformano in società semplice.

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