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Domande frequenti

Regime patrimoniale della famiglia

Conviene di più la comunione legale o la separazione dei beni?

È difficile dare una risposta giusta per tutti i casi.

La separazione dei beni (che può essere scelta al momento della celebrazione del matrimonio o con convenzione notarile successiva) consente ai coniugi di intestare i beni acquistati in costanza di matrimonio ad uno solo di essi, ad entrambi ma in quote disuguali, ad entrambi in quote uguali.

La comunione legale dei beni determina invece necessariamente la cointestazione in quote uguali.

Solitamente, si consiglia la separazione dei beni nei casi in cui uno dei coniugi, per ragioni legate alla sua attività commerciale o professionale, può essere esposto a rischi di natura patrimoniale: in tali ipotesi, è opportuno che i beni di maggiore importanza per la famiglia siano intestati al coniuge non esposto a tali rischi, in via esclusiva o per una quota maggioritaria.

Gli effetti della scelta tra un regime e l’altro si riflettono – come è ovvio – sulla sorte successoria dei beni acquistati in vita. Se un soggetto muore dopo essere stato coniugato in regime di comunione legale dei beni, nel suo asse ereditario sarà compresa solo la metà della proprietà dei beni acquistati in costanza di matrimonio (l’altra quota spetterà infatti già dal momento dell’acquisto all’altro coniuge). Se il soggetto che muore è invece coniugato in separazione dei beni, la devoluzione ereditari dipenderà dalla quota di proprietà intestata al soggetto defunto.

È bene ricordare, infine, che anche laddove si instauri il regime della comunione legale, esistono beni il cui acquisto avviene a titolo personale da parte di ciascuno dei coniugi: in particolare, sono personali i beni acquistati prima del matrimonio e quelli acquistati dopo a titolo di donazione o successione. I beni destinati all’esercizio della professione di uno dei coniugi e quelli acquistati con lo scambio di altri beni personali sono anch’essi beni personali se all’atto di acquisto interviene il coniuge non acquirente per confermare tale circostanza.

Cos’è il fondo patrimoniale?

I coniugi possono, con apposita convenzione notarile, porre un “vincolo di destinazione” a carico dei loro beni (o di quelli di uno dei due), destinando i beni stessi e i loro frutti alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Per esempio, un appartamento costituito in fondo patrimoniale potrà produrre frutti consistenti in canoni di locazione, che dovranno essere impiegati per pagare il vitto, il vestiario, gli studi, ecc., dei componenti della famiglia.

Possono essere costituiti in fondo patrimoniale solo i beni immobili, i beni mobili registrati e i titoli di credito.

Anche se i beni rimangono di proprietà di uno solo dei coniugi, la loro amministrazione segue le regole previste per la comunione legale dei beni, sarà quindi necessario il consenso di entrambi i coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione.

Se essi non convengono diversamente, sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi in particolare per il compimento degli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale, benchè di proprietà esclusiva di uno dei due.

Se vi sono figli minorenni, la disposizione dei beni del fondo patrimoniale richiede una autorizzazione giudiziale preventiva: si discute se nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale si possa derogare a questa regola (che essendo prevista a tutela di soggetti incapaci non dovrebbe essere disponibile).

La costituzione di fondo patrimoniale – in considerazione della finalità protettiva degli interessi della famiglia – determina un particolare effetto di tutela patrimoniale: i creditori dei coniugi, il cui credito non attenga alla loro sfera familiare ma alla loro sfera professionale o commerciale, non possono intraprendere azioni esecutive a danno dei beni vincolati. Per questa ragione, l’istituto è fortemente consigliabile per chi decide di avviare una nuova attività di impresa o professionale, in vista degli eventuali rischi di natura patrimoniale che potrebbero derivarne.

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